(Come modificato e approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale nella sua seduta del 29ottobre 2015)
Preambolo
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo è espressione di tutte le forze democratiche – partiti, sindacati, associazioni, – impegnate nel nostro Paese per il conseguimento dell’unità europea, intesa secondo il messaggio di Ventotene che ispirò la resistenza antifascista e quale federazione fra tutti gli Stati Europei a regime democratico che possano e vogliano aderirvi in piena parità di diritti e di doveri. Riconosce il primo nucleo di tale federazione nelle strutture istituzionali esistenti nell’ambito dell’attuale Unione Europea e ritiene che solo una decisa evoluzione costituzionale delle istituzioni europee – che renda l’Unione capace di realizzare una propria politica economica e sociale, di promuovere uno sviluppo sostenibile, di assicurare una crescita basata sulla conoscenza, di esprimere una vera politica estera e di sicurezza, rafforzando così l’integrazione tra gli Stati membri – possa consentire alla democrazia europea di avere nel futuro un ruolo protagonista nel mondo globalizzato e di contribuire attivamente ad un ordine internazionale fondato sulla pace e sulla promozione dei diritti umani e civili.
A tal fine il CIME svolge in primo luogo la funzione di organo coordinatore tra le forze aderenti e di strumento di proposta, di stimolo e di pressione nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale così come dei poteri regionali e locali. Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo si propone, inoltre, di diffondere in più vasti strati dell’opinione pubblica italiana e in primo luogo tra le giovani generazioni la persuasione che la creazione degli Stati Uniti d’Europa, rispettosi delle autonomie regionali e locali nell’ambito dei singoli stati, sia indispensabile alla prosperità e alla reale indipendenza dei popoli europei e che lo sviluppo di nuovi strumenti di controllo democratico a livello europeo costituisca una garanzia insostituibile per il consolidamento delle nostre libere istituzioni.
In questo spirito, il CIME vuole contribuire pure allo sviluppo di una cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa a livello europeo.
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo rimane aperto ai diversi livelli della propria organizzazione all’adesione di quanti ne condividano le finalità e i metodi di azione senza pregiudizio della autonoma caratterizzazione politica di ciascuno.
Art.1
É costituito in Roma il Consiglio Italiano del Movimento Europeo, sezione italiana del Movimento Europeo Internazionale (CIME).
Può essere utilizzata anche la denominazione Movimento Europeo – Italia
Art.2
Sono membri di pieno diritto del Consiglio Italiano del Movimento Europeo le Organizzazioni politiche, sociali, culturali ed economiche che abbiano uno statuto democratico e che approvino esplicitamente i principi fondamentali del federalismo europeo come richiamati nel Preambolo dello Statuto. Esse si articolano in tre ambiti fondamentali: partiti e movimenti politici, organizzazioni sociali ed economiche, associazioni rappresentative del federalismo militante.
Possono inoltre aderire con il titolo di associati Organismi, Associazioni ed Enti che abbiano finalità di promozione europeistica e che si dedichino a particolari settori di attività o che, avendo finalità di carattere politico, sociale, economico e culturale, possano offrire al CIME un’utile collaborazione per il perseguimento dei fini da esso proposti. Tali soggetti operano nel CIME con una posizione statutaria diversa rispetto alle organizzazioni di pieno diritto quanto all’entità delle quote associative ed al numero dei loro rappresentanti negli organi statutari.
Fanno parte del CIME fino ad un massimo di 100 soci individuali sostenitori. Le singole richieste di adesione devono essere autorizzate espressamente dal Consiglio di Presidenza.
Possono fare parte del CIME come soci onorari, previa designazione o revoca del Consiglio di Presidenza, personalità che agiscono in campo europeo per il conseguimento delle finalità indicate nel preambolo del presente statuto o che abbiano contribuito con continuità all’azione del Movimento Europeo.
Fanno, inoltre, parte del Movimento Europeo, in qualità di soci onorari temporanei e previa loro accettazione, gli italiani che rivestono all’interno delle Istituzioni o Organi europei delle posizioni apicali. Tali soci durante i loro rispettivi mandati sono invitati a prendere parte al Consiglio di Presidenza e all’Assemblea.
L’Assemblea può decidere a maggioranza, sul riconoscimento di propri Centri di coordinamento a livello regionale, composti dai soggetti costitutivi del Movimento Europeo.
Art.3
L’ammissione delle organizzazioni di cui al precedente articolo 2 è decisa a maggioranza dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Art.4
Organi del Movimento Europeo sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio di Presidenza
- la Presidenza
- il Presidente
- il Segretario Generale
Le cariche elettive sono volontarie.
Art.5
Partecipano all’Assemblea, con diritto pieno di voto:
a) i rappresentanti delle organizzazioni di pieno diritto e di quelle associate rispettivamente con 4 e con 2 membri ciascuna, designati per la durata di tre anni con comunicazione scritta al Segretario Generale.
senza diritto voto:
b) i soci individuali sostenitori
c) i membri italiani del Consiglio Esecutivo (Board) del Movimento europeo internazionale, a titolo individuale, da un Consiglio federale elettivo al successivo, ove non componenti dell’organo ad altro titolo.
d) un massimo di due rappresentanti indicati da ognuno dei Centri di coordinamento a livello regionale ufficialmente riconosciuti.
L’assemblea può cooptare ogni triennio, inoltre, fino ad un massimo di 15 consiglieri, con diritto di voto, nell’ambito dei soci individuali sostenitori e/o onorari di cui all’art. 2, comma 3 e 4.
Art.6
L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’esame delle attività svolte e per un dibattito sulla linea politica del Movimento e ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali.
Le sue deliberazioni saranno valide qualora al voto partecipino almeno la metà degli organismi di cui all’art. 2 comma 1 aventi diritto di voto e con almeno un proprio rappresentante. La maggioranza richiesta è quella dei presenti. Ciascun consigliere può rappresentare un altro consigliere anche non appartenente al suo stesso organismo.
Art.7
La convocazione dell’Assemblea sarà stabilita dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Presidenza. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata dietro richiesta di un terzo dei suoi membri.
Art.8
L’Assemblea elegge per la durata di tre anni il Presidente e su sua proposta i Vice Presidenti (da tre a sei), il Segretario generale e il Tesoriere che compongono la Presidenza.
L’elezione avviene alla maggioranza di due terzi dei membri dell’Assemblea presenti e con diritto di voto.
L’ Assemblea elegge altresì nel suo seno da nove a diciotto membri, componenti del Consiglio di Presidenza, sempre su proposta del Presidente e con la medesima maggioranza.
La Presidenza esamina ed approva le proposte di progetti con conseguenze finanziarie, elabora le proposte di dichiarazioni politiche e coadiuva il Presidente e il Segretario generale nelle loro funzioni.
Il Consiglio di Presidenza è l’organo di indirizzo politico ed esecutivo del Movimento: nella sua prima riunione conferisce le competenze proposte dal Presidente ai Vicepresidenti e, eventualmente, agli altri membri del Consiglio. Nelle sue deliberazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Partecipano al Consiglio di Presidenza gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali del CIME e del Movimento Europeo Internazionale quando italiani.
Su proposta del Segretario Generale, il Consiglio di Presidenza può nominare uno o due Segretari aggiunti che intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Presidenza e, se invitati, alle riunioni della Presidenza.
Partecipano, inoltre, ai lavori, del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto:
a) la Presidente della Commissione Parità istituita dall’Assemblea
b) i membri italiani del Consiglio Esecutivo (Board) del Movimento europeo internazionale, a titolo individuale, da un Consiglio federale elettivo al successivo, ove non componenti dell’organo ad altro titolo.
c) soci onorari di cui all’art. 2, comma 3 e 4, espressamente indicati dall’Assemblea.
Art.9
Il Consiglio Nazionale ogni tre anni elegge tre Revisori effettivi dei conti e due Revisori supplenti e designa i rappresentanti del Consiglio Italiano negli organismi internazionali.
Il Consiglio Nazionale approva annualmente e non oltre il 31 ottobre, il bilancio di previsione. Il Conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’anno finanziario e trasmesso all’organo vigilante entro il 30 aprile. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo le disposizioni del Titolo I del Regolamento approvato con D.P.R. 18.12.1979 II 696.
Art.10
Il Consiglio di Presidenza può dar vita a Commissioni tematiche per l’attività dell’Organizzazione. A farne parte possono essere chiamate persone scelte per la loro specifica competenza anche al di fuori dei Consiglieri nazionali.
Nell’articolazione di tali Commissioni, si dovrà anche tener conto delle Commissioni politiche istituite a livello del Movimento Europeo Internazionale (MEI) e il coordinatore della Commissione CIME rappresenterà, inoltre, l’organizzazione nella più pertinente Commissione politica del MEI.
Art.11
Il Presidente presiede l’Assemblea, la Presidenza e il Consiglio di Presidenza, ne modera i lavori e ne dispone l’esecuzione delle deliberazioni.
Art.12
Il Segretario Generale verbalizza le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, coadiuvato dai Segretari aggiunti, ove nominati. D’intesa con il Presidente, dirige l’Ufficio di Segreteria di cui può chiamare a fare parte con compiti specifici singoli soci ovvero collaboratori esterni nei modi stabiliti dal Consiglio di Presidenza.
Art.13
Il Patrimonio è costituito da:
- · le quote associative così come determinate ai sensi del comma successivo;
- ·sovvenzioni, donazioni e sponsorizzazioni di terzi;
- ·sovvenzioni dello Stato o dell’Unione europea e di altri enti pubblici o privati;
- ·progetti contrattati;
- ·cessioni di beni connessi all’attività dell’associazione;
- ·proventi e corrispettivi derivanti dell’esercizio di attività inerenti alle finalità di cui al preambolo del presente statuto;
- ·
Ogni organizzazione membro di pieno diritto, ovvero associata, nonché ogni socio individuale sostenitore è tenuto al versamento di un contributo annuo la cui entità è stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, in relazione alle varie fattispecie di cui all’art.2. Il mancato pagamento del contributo per più di un anno comporta la sospensione del diritto di voto.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può deliberare la decadenza, dallo status di membri o soci, di coloro che non adempiono ai rispettivi obblighi di pagamento per un periodo consecutivo di minimo tre anni.
Art.14
Le modifiche statutarie vengono effettuate dall’Assemblea appositamente convocato almeno 20 giorni prima della riunione su proposta del Consiglio di Presidenza.
Esse devono essere approvate con la maggioranza di tre quinti delle organizzazioni aventi diritto di voto.
Art.15
Le riunioni degli organi del Movimento devono aver luogo a mezzo di convocazione scritta, anche per posta elettronica con conferma di ricevuta.
Art.16
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo ha durata illimitata. L’Associazione può essere sciolta con il voto a maggioranza di almeno quattro quinti delle organizzazioni del Consiglio Nazionale aventi diritto di voto.
In tal caso l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione senza fini di lucro designati dalla stessa Assemblea.